Art. 9.
(Iniziative formative e attività di integrazione scolastica).

      1. L'Agenzia, per attuare le iniziative di formazione linguistico-culturale e le attività scolastiche previste dall'articolo 6 e allo scopo di integrare l'insegnamento della lingua e della cultura italiane nei programmi delle scuole locali, promuove l'insegnamento della lingua e della cultura italiane anche a favore degli allievi delle scuole locali.
      2. Ai corsi di lingua e di cultura italiane organizzati ai sensi del comma 1, sono ammessi, ove possibile, studenti fino al livello di scolarizzazione equivalente alla scuola secondaria di secondo grado. Tali studenti compartecipano a pieno titolo alla determinazione del numero minimo di iscritti-frequentanti necessari all'istituzione delle iniziative scolastiche che si articolano dalla prima classe della scuola

 

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primaria all'ultima classe della scuola secondaria di secondo grado.
      3. Gli aspetti organizzativi e funzionali delle iniziative formative e delle attività di integrazione scolastica di cui al presente articolo sono definiti dal regolamento di attuazione.