1. L'Agenzia, per attuare le iniziative di formazione linguistico-culturale e le attività scolastiche previste dall'articolo 6 e allo scopo di integrare l'insegnamento della lingua e della cultura italiane nei programmi delle scuole locali, promuove l'insegnamento della lingua e della cultura italiane anche a favore degli allievi delle scuole locali.
2. Ai corsi di lingua e di cultura italiane organizzati ai sensi del comma 1, sono ammessi, ove possibile, studenti fino al livello di scolarizzazione equivalente alla scuola secondaria di secondo grado. Tali studenti compartecipano a pieno titolo alla determinazione del numero minimo di iscritti-frequentanti necessari all'istituzione delle iniziative scolastiche che si articolano dalla prima classe della scuola